Prospettive
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Per fare un esempio concreto, basti citare l’ipotesi dell’IRPEF, istituita da legge sta-
tale, ma in parte normata anche dalla legge regionale, che entro certi limiti potrà
incrementare o abbassare l’aliquota di sua competenza, prevedere agevolazioni
o esenzioni e altro. L’intervento della legge regionale però potrà incidere solo ed
esclusivamente sul bilancio della Regione stessa e non su quello dello Stato, in tal
modo dando concreta attuazione al necessario principio di correlazione tra respon-
sabilità di entrata e di spesa.
L’articolo 27 della legge 42 sul “Federalismo fiscale” prevede comunque espres-
samente il concorso delle Regioni a statuto speciale
:
a) al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà;
b)all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario (in partico-
lare dal patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica e lo sviluppo).
Tale concorso si realizza attraverso la disciplina che sarà introdotta da apposite nor-
me di attuazione dei rispettivi Statuti, da approvare ed emanare secondo quanto pre-
visto da ciascuno Statuto (per il Trentino con decreti legislativi approvati dal Consi-
glio dei ministri, su proposta-parere della Commissione paritetica cosiddetta dei 12).
Le norme di attuazione
dovranno disciplinare criteri e modalità per il perseguimen-
to nella specifica Regione o Provincia Autonoma degli obiettivi di perequazione, so-
lidarietà e partecipazione agli obblighi comunitari mediante:
1) Il trasferimento o la delega di ulteriori funzioni statali, con risparmi per il bilan-
cio dello Stato;
2)l’assunzione a carico del bilancio regionale di spese di competenza dello Stato;
3)altre modalità atte ad assicurare risparmi a favore del bilancio dello Stato.
Le norme di attuazione statutaria dovranno tenere conto di una serie di principi e
criteri
enunciati dall’articolo 27: in particolare, degli svantaggi strutturali perma-
nenti, quali quelli derivanti dalle caratteristiche orografiche del territorio (montuo-
sità), o dalla dispersione della popolazione sul territorio, o dalla insularità, che si
riflettono necessariamente sul costo dei servizi e delle infrastrutture; ma anche del-
le attuali condizioni di sviluppo socio-economico, correlate soprattutto ai livelli di
reddito pro capite (sopra o sotto la media nazionale).
Ma per il Trentino - Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano
la
questione
ha già trovato soluzione
attraverso una modalità del tutto specifica, an-
che rispetto a quanto letteralmente previsto dal ricordato articolo 27 della legge 42.
Infatti nel mese di dicembre 2009 il Governo e i Presidenti delle Province autonome
hanno sottoscritto un accordo che ha costituito la base di una vera e propria modi-
fica del Titolo VI dello Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige e cioè di quella
parte che riguarda proprio l’Autonomia finanziaria della Regione e delle Province
autonome!
L’accordo è stato quindi trasfuso nell’articolo 2, commi da 106 a 126, della legge
finanziaria dello Stato per il 2010.
Nella sostanza l’accordo e la legge finanziaria, per la parte che ci riguarda diretta-
mente, possono essere così sintetizzati:
• Il sistema delle entrate della Provincia è focalizzato:
a) sulla compartecipazione, al 90 per cento su tutti i tributi, salvo l’Iva al
70 ma alla quale si aggiunge il 20 della Regione, su tutti i gettiti tributari
statali riferibili al territorio provinciale, ancorché versati allo Stato fuori del
territorio trentino;
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