Prospettive
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b) sui gettiti dei tributi istituiti dallo Stato, ma almeno in parte destinati ad
alimentare i bilanci regionale e provinciali o degli enti locali, normati in
parte anche dalla legge provinciale, e costituiti in parte da “addizionali” o
simili, a tributi statali;
c) da tributi istituiti da leggi regionali o provinciali e i cui flussi finanziari sono
destinati totalmente ai bilanci regionale o provinciali o locali.
• Vengono eliminate le altre fonti di finanziamento concorrente, quali:
a) la quota sostitutiva della precedente compartecipazione all’Iva all’impor-
tazione;
b) la cosiddetta Quota variabile;
c) la partecipazione al riparto di fondi statali destinati al finanziamento delle
regioni ordinarie.
• è prevista, quale concorso alla attuazione del principio della perequazione e
della solidarietà tra territori “forti” economicamente e territori più “deboli”,
l’assunzione di funzioni statali e dei relativi oneri, nonché la partecipazione
a progetti di sviluppo socioeconomico dei territori di confine con la Regione
Lombardia e con la Regione Veneto e altre iniziative che assicurino comunque
un beneficio al bilancio dello Stato di almeno 100 milioni di euro all’anno per
ciascuna provincia autonoma.
• Vengono previste nuove forme e modalità di partecipazione delle Province
agli obblighi di riequilibrio della finanza pubblica derivanti anche dal patto di
stabilità e sviluppo europeo e dal patto di stabilità interno, essenzialmente ri-
conducibili ad accordi periodici riguardanti i saldi di bilancio programmati e
concordati (cioè l’entità della differenza tra entrate e uscite totali del bilancio
provinciale allargato ai suoi enti strumentali e ai bilanci degli enti locali) e alle
misure che le province stesse dovranno attuare attraverso le proprie leggi, per
assicurare il coordinamento tra finanza provinciale e locale e finanza statale.
• Vengono individuati alcuni settori specifici nei quali opera – dal 1° gennaio 2010 –
la delega di funzioni e il trasferimento di oneri al bilancio delle province auto-
nome: per Trento tali deleghe sono riferite all’Università di Trento e agli ammor-
tizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ordinaria e speciale, mobilità e
sostegno al reddito in caso di disoccupazione).
• Vengono definite tutte le questioni contenziose tra Stato e Province in materia
di definizione delle quote variabili arretrate (ora sono soppresse con l’accordo)
nonché di criteri per il rimborso degli oneri per funzioni già delegate in passato
dallo Stato.
Con questo accordo si
è dunque chiuso il tema del confronto con le autonomie
ordinarie?
Ardua la risposta, ma si può ragionevolmente ipotizzare che la questione
sia solo temporaneamente risolta, quantomeno fino a quando non si arrivi alla de-
finizione delle nuove prospettive della finanza pubblica italiana, in relazione sia ai
decreti delegati che disciplineranno l’attuazione del federalismo fiscale per le regio-
ni a statuto ordinario, sia all’esito della crisi economico-finanziaria in atto a livello
europeo e degli USA e al nuovo assetto delle politiche monetarie ed economiche da
parte dell’Unione Europea.
In quella fase, infatti, si conosceranno gli esiti dell’analisi della spesa pubblica sta-
tale, regionale e locale nonché la valutazione degli oneri connessi alla realizzazione,
secondo regole di buone pratiche di amministrazione, dei livelli essenziali delle pre-
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