Prospettive
71
interregionale, sul confronto tra autonomie ordinarie e speciali. Questo confronto
si estende poi anche alla questione che oggi ci interessa e cioè al tema del federa-
lismo fiscale e quindi del nuovo sistema di governo delle entrate pubbliche e della
loro distribuzione tra i vari livelli istituzionali, statale, regionale e provinciale, co-
munale.
Il nuovo sistema della finanza pubblica e della fiscalità definito dall’articolo 119
della Costituzione
introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifica della
parte seconda, titolo V della Costituzione) prevede che:
1. Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane hanno autonomia finanziaria,
sia di entrata che di spesa ed hanno un proprio patrimonio.
2. Le entrate di Regioni, Province, Comuni, ecc. sono date
a) da tributi ed entrate propri, da loro stabiliti nel rispetto della Costituzione
e dei principi di coordinamento delle leggi statali;
b)da compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio,
e quindi sostanzialmente alle attività che si svolgono e ai beni che si trova-
no sul loro territorio;
c) da partecipazione ad un fondo nazionale perequativo, senza vincoli di
destinazione, per le situazioni di minore capacità economica e quindi di
produzione di gettiti di tributi sufficienti a coprire le spese per l’erogazio-
ne delle prestazioni essenziali a tutti i cittadini. Questo con lo scopo di
compensare le diverse disponibilità di risorse finanziarie tra le parti eco-
nomicamente più forti del paese con quelle più deboli, assicurando pari
opportunità a tutti i territori e a tutti i cittadini italiani.
3. Lo Stato possa disporre interventi speciali e specifici per determinati Comuni,
Province, Regioni, allo scopo favorire l’effettivo esercizio dei diritti della perso-
na, di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
di rimuovere gli squilibri economici e sociali.
4. Regioni, Province e Comuni, ecc., possono indebitarsi solo per investimenti e
sempre senza alcuna garanzia dello Stato.
In virtù della norma transitoria della medesima legge costituzionale 3 del 2001, po-
sta a garanzia delle Autonomie speciali, il nuovo assetto costituzionale della finanza
pubblica e della fiscalità si applica anche alle Regioni a statuto speciale solo nelle
parti in cui esso risulta più favorevole rispetto a quanto già previsto dai rispettivi
Statuti. Non riguardano direttamente l’Autonomia speciale il nuovo sistema di finan-
ziamento delle regioni ordinarie, né gli strumenti di perequazione ad esso correlati.
La nuova legge 42 del 2009
sul federalismo fiscale apre finalmente il percorso di at-
tuazione dell’articolo 119 della Costituzione, mai portato a compimento per l’avver-
sità dell’apparato centrale a ogni forma di decentramento significativo della fiscali-
tà, nel timore di un ulteriore aggravarsi delle già ampie differenziazioni tra territori
delle regioni, dovute a economie e a condizioni socioeconomiche caratterizzate da
andamenti sempre più divergenti, nonostante gli interventi realizzati fin dai tempi
dell’unità d’Italia.
Questa nuova legge sarà attuata attraverso l’emanazione di appositi decreti dele-
gati. Importante ai nostri fini è ricordare che di questa legge 42 si applicano alle
Regioni a statuto speciale solo alcune norme: in estrema sintesi possiamo dire che
si applicherà ad esse il nuovo sistema tributario, costituito da tributi istituiti dal-
la regione e dai comuni, da tributi statali, alcuni dei quali saranno ripartiti in due.
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...112