buono pasto

Interrogazione 

Zona arancione e buoni pasto

Per il servizio di ristorazione in zona arancione e rossa, il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 (artt. 2 co c) – e 3 co c) prevede che possano esercitare l’attività soltanto mense e “catering” continuativo su base contrattuale. Successivamente, una nota, prot. n. 4779 d.d. 22 gennaio 2021 a firma del Vice Capo di Gabinetto del Ministero degli Interni, consente il servizio di ristorazione anche negli altri locali “in favore di lavoratori di aziende con le quali tali esercizi instaurino, onde erogare il servizio di mensa, un rapporto contrattuale per la somministrazione di cibi e bevande.”

Per quanto attiene la Provincia autonoma di Trento, la Giunta provinciale, per il tramite dell’Assessore all’Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo Failoni e senza alcun preventivo passaggio nel Consiglio delle Autonomie, con una nota a firma dell’Assessore stesso ha deciso di interpretare in maniera molto estensiva la disposizione nazionale sopra richiamata, consentendo a tutti i dipendenti pubblici in possesso di “buono – pasto” di poter andare al ristorante per consumare il pranzo. Basta quindi essere detentore di una tessera per il “buono – pasto”, per poter accedere normalmente ai locali di ristorazione, senza bisogno di alcun elenco nominativo dei fruitori di tale servizio e di una specifica convenzione, come previsto invece dalla normativa nazionale, pensata e rivolta evidentemente a lavoratori della cantieristica edilizia, ad esempio, per i quali in periodo invernale diventa oltremodo disagevole e difficile mangiare in strada, non avendo a disposizione un ufficio o un altro luogo chiuso per consumare il pranzo.

Questa apertura prevista solamente in Trentino a quanto risulta, consente così a migliaia di dipendenti pubblici di proseguire a frequentare ristoranti, creando in ciò una palese disparità di trattamento con altri lavoratori, come tutti i titolari di partita Iva ad esempio, esponendo al contempo i fruitori di tale servizio a rischi molto gravi in un periodo di reale crescita dei contagi.

Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta provinciale per sapere:

1) in base a quale disposizione costituzionale sulla gerarchia delle fonti, una lettera di un Assessore provinciale può derogare da un atto legislativo nazionale e vincolante per tutto il territorio nazionale, peraltro in maniera meno restrittiva rispetto a misure poste a tutela della salute pubblica;

2) essendo la disposizione nazionale la stessa, sia per le zone arancioni che per quelle rosse (poiché doveva essere un’ eccezione alla regola generale della chiusura dei pubblici esercizi di ristorazione se non per le attività di asporto), se si intende mantenere tale previsione “elastica”, anche se dovesse permanere nelle prossime settimane una situazione di peggioramento dei contagi ed una colorazione arancione o rossa per il Trentino;

3) se non si ritenga più tutelante per i cittadini trentini, in questa situazione, prevedere ristori puntuali e veloci ai titolari dei pubblici esercizi, mantenendo molto limitata invece la possibilità di servizio al tavolo al fine di non compromettere i tanti sacrifici che tutta la comunità sta facendo per contenere la diffusione del contagio.

A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.

Distinti saluti.

avv. Luca Zeni