Di seguito l’interrogazione depositata oggi in merito alla pubblicità delle delibere del servizio statistica.

La Provincia di Trento si è dotata già dal 1992 di una legge sulla attività amministrativa: la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”.
Questa legge contiene una Capo, il quarto, specificatamente dedicato alla pubblicità degli atti. Di questo Capo, composto di 5 articoli, merita di essere riportato integralmente l’articolo 31:“Art. 31 Pubblicità degli atti

1.   Sono atti pubblici i provvedimenti, gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi e in ogni caso le deliberazioni della Giunta provinciale.

2.   Non sono pubblici gli atti di gestione del personale, nonché i documenti che riguardano l’attività in corso di contrattazione collettiva provinciale di lavoro.

3.   Qualora gli atti pubblici riguardano interessi della generalità o categorie o gruppi di cittadini essi sono pubblicati, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

4.   Al fine di agevolare l’accesso  agli atti pubblici, è esposto all’albo della Provincia, per la durata di tre giorni feriali consecutivi, l’elenco degli oggetti degli atti adottati. In particolare:

a)   l’elenco degli oggetti delle deliberazioni della Giunta provinciale è esposto il secondo giorno feriale successivo a quello della loro adozione;

b)   l’elenco degli oggetti delle determinazioni dei dirigenti e degli altri atti pubblici è esposto il primo giorno feriale della settimana immediatamente successiva a quello della loro adozione.

5.   La Giunta provinciale individua con propria deliberazione idonee modalità per assicurare che la predisposizione, la comunicazione e la diffusione di atti e provvedimenti contenenti dati coperti da particolare riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), avvenga nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto.

6.   L’accesso  agli atti e ai documenti amministrativi formati o utilizzati nell’attività istruttoria per la predisposizione degli atti pubblici è esercitato nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 32.

7.   Fermo restando quanto disposto dal comma 5, al fine di garantire la più ampia conoscibilità, gli atti pubblici e gli altri atti soggetti a pubblicità per effetto di specifiche previsioni di legge possono essere diffusi, in forma integrale o per estratto, nei modi ritenuti più efficaci, anche attraverso strumenti informatici o telematici.

8.   Continuano ad applicarsi le forme di pubblicità degli atti previste da leggi speciali.”

La Provincia applica nella generalità dei casi in modo puntuale questo articolo e, in particolare, trova ampia applicazione il comma 7 dove è prevista la possibilità di diffusione degli atti attraverso strumenti informatici.
Infatti in Internet è possibile trovare tutte le deliberazioni della Giunta provinciale e quasi tutte le determinazioni dei dirigenti con una eccezione: le determinazioni del dirigente del Servizio Statistica.

Tanto premesso

interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente
per sapere per quale motivo le determinazioni del dirigente del Servizio statistica non sono reperibili “attraverso strumenti informatici o telematici”; se questa del Servizio Statistica è l’unica eccezione oppure se esistono altre strutture che non adottano le modalità previste dal comma 7 dell’articolo 13 della legge provinciale 23/92 “al fine di garantire la più amplia conoscibilità” degli atti pubblici e gli altri atti soggetti a pubblicità; se intendono dare disposizioni affiche anche il Servizio Statistica, ed eventualmente gli altri servizi che si comportano nello stesso modo, adottino, come la maggior parte della strutture provinciali, modalità di pubblicità degli atti in linea con lo spirito ed il contenuto della legge provinciale.

cons. Luca Zeni

A norma di regolamento chiedo risposta scritta  
Trento, 27 settembre 2011

Lascia un commento


+ sette = 12