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Presentato un disegno di legge che propone che vangano registrati all’anagrafe canina provinciale anche i dati relativi al profilo genetico degli animali.

Attualmente all’anagrafe canina vengono registrati i dati identificativi dei cani di proprietà e di quelli trovati vaganti sul territorio provinciale e i dati, le notizie e i rilievi dell’azienda sanitaria ritenuti utili ai fini della sicurezza pubblica sanitaria, relativa ai cani morsicatoti e ai cani con aggressività non controllata, riguardanti situazioni di rischio per la pubblica incolumità.

L’identificazione è attuata mediate un sistema elettronico a radiofrequenza (RFID) composta da un microchip inserito sottopelle e da un lettore di codici.

La tecnologia ed i progressi nella identificazione genetica permettono ora con facilità di associare all’identità del cane i dati relativi al suo profilo genetico.

La registrazione del profilo genetico, che permette l’identificazione certa dell’animale, può rivelarsi utile in molti casi: per tutelare gli animali nel caso di smarrimento o sottrazione degli stessi consentendo la tempestiva restituzione al legittimo detentore; per risalire al cane aggressore nel caso di aggressioni ai danni di persone o animali o nelle ipotesi di incidenti stradali causati da cani e per contribuire al mantenimento del decoro urbano.

Nella proposta legislativa, i costi della profilazione genetica, che ammontano a poche decine di euro per cane e che potranno ulteriormente ridursi con opportune convenzione con i laboratori di analisi, vengono lasciati a carico del proprietario/detentore dell’animale. Si tratta di una modesta spesa che dovrebbe essere sostenuta facilmente dai proprietari/detentori cinofili a fronte della sicurezza assoluta, in ogni situazione, furto, smarrimento, attribuzione di responsabilità civile, nell’identificazione del proprio animale. L’istituzione della sezione dell’anagrafe relativa al profilo genetico e la determinazione delle modalità di raccolta dei campioni da parte dei soggetti preposti richiedono una puntuale disciplina di dettaglio che per ragioni sistematiche viene rinviata al regolamento di esecuzione.

L’articolato
Il disegno di legge si compone di un unico articolo modificativo dell’articolo 9 della legge provinciale sugli animali di affezione che già istituisce l’anagrafe canina. L’istituzione di una sezione relativa ai dati genetici non comporta significative spese per la pubblica amministrazione.
cons. Luca Zeni

Trento, 10 gennaio 2020

Disegno di legge
Integrazione dell’articolo 9 della legge provinciale sugli animali di affezione 2012
Art. 1
Integrazione dell’articolo 9 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (legge provinciale sugli animali di affezione 2012)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale digli animali di affezione
2012 è inserito il seguente:
“4 bis. A partire del 1° gennaio 2021 per i cani devono essere registrati anche i dati relativi al profilo genetico. I costi sono a carico del proprietario o del detentore. Per i cani che a tela data sono già iscritti, la determinazione del profilo genetico deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. Le modalità di raccolta e di gestione dei dati relativi al profilo genetico vengono stabilite con regolamento di esecuzione della presente legge.”