Di seguito il testo dell’ordine del giorno approvato in Consiglio nel corso della discussione sul testo del ddl incentivi alle imprese.

 

Proposta di ordine del giorno 

RAFFORZARE LE GARANZIE NEL CASO DI OPERAZIONI IMMOBILIARI VOLTE A RAFFORZARE L’OCCUPAZIONE
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 1, dell’attuale legge provinciale n. 6/1999 e degli Indirizzi approvati dalla Giunta per le operazioni di Trentino Sviluppo, da ultimo con deliberazione di data 1 luglio 2011, n. 1447 (art. 12), le operazioni finanziarie rilevanti di Trentino Sviluppo sono accompagnate da importantissimi vincoli occupazionali.
Per questi fini si utilizza tra gli altri lo strumento della compravendita immobiliare: in particolare acquisto ed affitto ed acquisto e alienazione in leasing (il c.d. lease back).
Nella stessa reportistica provinciale, si legge come l’importante intervento della controllata della Provincia abbia portato nel corso dell’attuazione della manovra anticongiunturale 2008-2011 alla salvaguardia di ben 698 addetti, che possono aggiungersi ai 666 addetti di Whirpool Europe derivanti dall’importante operazione del 2007.
Il saldo dunque è molto positivo, anche se rimane aperta l’interpretazione sulle ricadute complessive di questo genere di operazioni dietro il rischio che non bastino le penali previste per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro o, nel caso in particolare di fallimento, che rimangano in capo alla Provincia immobili molto difficili da ricollocare sul mercato.
Anche per questo negli scorsi mesi le dichiarazioni della giunta provinciale andavano nella direzione di una maggior cautela, in futuro, sul ricorso a questo tipo di operazioni.
In una situazione economica che rimane difficile, non mancano peraltro segnali per cui di questi posti di lavoro salvati molti sono in bilico. Per tale ragione, si ritiene doveroso verificare l’opportunità di aggiornare l’apparato sanzionatorio  riferito ai vincoli occupazionali di cui sopra. Attualmente, il mancato rispetto dei vincoli occupazionali comporta con diversa gradazione una penale di euro 3.891,59 (x  ogni addetto e per ogni anno di inadempimento) e solo nel caso di diminuzione del 50% degli impegni occupazionali la risoluzione del contratto con obbligo di restituzione dei contributi/agevolazioni percepite.
È presunto un margine di oscillazione fisiologica dell’occupazione, rispetto alle vicende di mercato, e non si considera quindi violazione degli obblighi occupazionali, una riduzione non superiore al 20% degli occupati stabiliti.

Tutto ciò premesso, si impegna la Giunta provinciale:

nel ricorso alle operazioni immobiliari a favore delle imprese, a prestare particolarmente attenzione agli aspetti occupazioni non soltanto al momento della presentazione della domanda ma per tutto il periodo di validità del contratto sottoscritto, valutando la possibilità di rafforzare le disposizioni sanzionatorie.

Luca Zeni

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