Interrogazione
Nomina dirigente generale dell’Avvocatura: Provincia condannata anche in appello, ora si eseguirà la sentenza?
La vicenda della nomina del dirigente generale dell’Avvocatura sta diventando grottesca.
Dopo che la giunta provinciale aveva assunto una persona esterna all’amministrazione, e dopo il ricorso di uno degli avvocati della Provincia che aveva partecipato al bando, il giudice del lavoro il 5 aprile 2022 aveva dichiarato l’illegittimità del procedimento per l’assunzione a tempo determinato del dirigente generale dell’Avvocatura stessa. Le motivazioni sono state particolarmente pesanti, come insufficienza di motivazioni e violazione del principio di ragionevolezza; stabiliva infatti il giudice che “l’irragionevolezza della previsione trova conferma nell’esito della selezione, che ha visto prevalere un candidato, quale il convenuto, sostanzialmente privo di quella “consolidata e specifica esperienza nella cura di rilevanti cause, in termini quali/quantitativi, di difesa della pubblica amministrazione”, prevista, opportunamente costituendo l’essenza dell’incarico oggetto di controversia, quale titolo preferenziale, mentre sono risultati soccombenti coloro, tra cui la ricorrente, che erano i maggiori portatori di quell’esperienza”.
Per questi motivi il giudice ha condannato la Provincia alla rinnovazione della procedura di reclutamento del dirigente generale dell’Avvocatura della Provincia, condannando la Provincia stessa anche al pagamento delle spese.
In data 8 giugno 2022 il presente consigliere depositava l’interrogazione 3774, chiedendo le ragioni della mancata attuazione della sentenza.
La risposta arrivava il 16 novembre (ben oltre i 30 giorni previsti dal regolamento), con argomentazioni assolutamente scorrette, contestando le motivazioni della sentenza del giudice del lavoro, e annunciando che per il rinnovo della procedura la Provincia avrebbe aspettato la sentenza di appello, dimenticando che se una sentenza è immediatamente esecutiva, quanto statuito va attuato prima dell’esito dell’appello, o non si chiamerebbe immediatamente esecutiva.
Peraltro la risposta all’interrogazione è arrivata (16 novembre) un mese dopo alla sentenza di appello (13 ottobre), ma evidentemente la giunta era stata tenuta all’oscuro dell’ennesima condanna. Nel frattempo c’era stato anche un altro elemento collegato alla vicenda, il rinvio a giudizio da parte della procura della Corte dei Conti del dirigente nominato dalla giunta per aver omesso nel curriculum di presentazione della domanda di essere stato liquidatore di una società pubblica, attività che lo avrebbe reso incompatibile con il ruolo per cui si candidava.
Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di appello, che confermano in toto la sentenza di primo grado, con l’ennesima condanna della Provincia al pagamento delle spese. La sentenza di appello, dopo aver respinto tutte le eccezioni attinenti alla giurisdizione, conferma la carenza di motivazioni per la scelta di una figura esterna all’amministrazione pubblica, ribadendo che “la pubblica amministrazione, allorquando adisce come datore di lavoro privato, deve rispettare i principi di imparzialità e buon andamento (..), oltrechè di quelli della correttezza e buona fede”
Tutto ciò premesso
si interroga il Presidente della Provincia per sapere:
- se, sconfitta la Provincia anche in appello, intenda ora dare esecuzione alla sentenza che obbliga la Provincia stessa alla rinnovazione delle procedure di reclutamento del dirigente generale dell’avvocatura;
- se non si ritenga più rispettoso dell’istituzione provinciale evitare di presentare appello quando le sentenze di primo grado sono tanto nette e argomentate come quella in oggetto, anche al fine di evitare, come nel caso di specie, una soccombenza alle spese che grava sulle risorse pubbliche;
- se si è consapevoli che rinviare ulteriormente l’esecuzione della sentenza espone la Provincia al rischio di danno erariale.
Con richiesta di risposta scritta
Avv. Luca Zeni