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 Interrogazione 

UTILIZZO DELLA RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE

Già in passato e con due specifici atti di controllo (interrogazione n. 172 dd. 16 gennaio 2019 e interrogazione n. 448 d.d. 30 aprile 2019), l’interrogante aveva sollevato il problema della rappresentanza istituzionale, nella consapevolezza di quanto tale materia abbia risvolti ed implicanze di natura politica, amministrativa e d’immagine.

Da tempo viene segnalato da più parti del territorio provinciale l’ormai evidente, quanto originale, consuetudine di affidare la delega di rappresentanza della Giunta provinciale, in caso di impedimento dei suoi componenti per presenziare ad eventi e manifestazioni, a Consiglieri provinciali appartenenti alla maggioranza parlamentare. Ciò che più colpisce però di un così disinvolto uso dell’istituto della rappresentanza istituzionale è la regia dello stesso che pare essere affidata alla Segreteria del Presidente della Giunta provinciale. Dai suoi uffici partono infatti le chiamate agli organizzatori sul territorio, segnalando l’impedimento del Presidente e/o del singolo Assessore per una presenza ufficiale a manifestazioni, cerimonie, eventi e quant’altro – e fin qui nulla di male perché si tratterebbe di “bòn ton” istituzionale -ma al contempo la Segreteria del Presidente indica, a sua discrezione, il nominativo del Consigliere di maggioranza delegato a rappresentare la Giunta provinciale.

Questa prassi, oltrechè scorretta sotto molti profili, spesso mette in forte disagio gli organizzatori che debbono accettare, loro malgrado ed “obtorto collo”, una presenza non richiesta e non attesa e che, il più delle volte, non è in grado di assumere alcun impegno amministrativo o di rispondere alle richieste che provengono dal territorio stesso. Va da sé però che provenendo l’indicazione dalla Segreteria del Presidente nessuno osa rifiutare, perpetrando così un “malcostume” decisamente censurabile.

Come noto, il tema della rappresentanza istituzionale non è campato in aria e non può essere affidato alla discrezionalità del singolo collaboratore del Presidente. Esso infatti è normato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 aprile 2006 e dal seguente D.C.P.M. di data 16 aprile 2008, con i quali si stabiliscono “le prescrizioni protocollari relative alle cerimonie di Stato, delle Regioni, degli enti locali e di ogni altra autorità pubblica”. Non avendo la Provincia, a tutt’oggi, legiferato in materia è ovvio che il riferimento normativo non può essere che quello statale.

Inoltre, l’art. 14 del D.P.C.M. 2008, afferma che: “….la rappresentanza è delega conferita espressamente e di volta in volta dall’autorità titolare invitata ad altra appartenente alla stessa Istituzione, Amministrazione o ramo di Amministrazione. E’ del tutto evidente quindi che un Consigliere provinciale non potrebbe ricevere la delega di rappresentanza dalla Giunta non foss’altro per la distinzione dei poteri e delle Istituzioni fra Legislativo ed Esecutivo. E’ invece prassi accettata che il Presidente e/o l’Assessore si faccia eventualmente rappresentare dal Dirigente generale dei Dipartimenti che fanno capo alle competenze assessorili o dal Segretario generale nel caso di sostituzione del Presidente e di impedimento del suo Vice Presidente e degli altri Assessori.

Ma il testo del D.P.C.M. 2008 è ancor più illuminante negli articoli seguenti. l’art. 15, ad esempio, stabilisce che: “la rappresentanza non può essere conferita se non a chi occupi una posizione vicaria, ovvero a chi rivesta cariche e gradi che negli ordini di precedenza (…) siano collocate in categoria pari o immediatamente inferiore a quella del rappresentato”, in ciò riaffermando appunto il principio della sostituzione affidata ad un pari grado, cioè un Assessore o ad una categoria immediatamente inferiore, qual’è appunto il Segretario generale e/o il Dirigente generale della Provincia. Poi l’art. 17 definisce che “altre forme di delega, diverse da quelle disciplinate dagli art.14 e 15, non costituiscono rappresentanza.”, mentre l’art. 18 chiarisce i tempi di durata della rappresentanza ed afferma che: “nei pranzi, nei ricevimenti e negli spettacoli non è, di norma, ammessa rappresentanza o altra forma di delega.”

Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta provinciale per sapere:

1) se corrisponde al vero la notizia secondo cui è la Segreteria del Presidente che gestisce la rappresentanza dell’Ente e la delega della stessa a consiglieri provinciali;

2) in caso affermativo al punto 1), quali criteri vengono utilizzati nella scelta tra un consigliere provinciale rispetto agli altri, o se il criterio sia il mero arbitrio;

3)  in caso affermativo al punto 1), se la Giunta è consapevole che si stanno mescolando in maniera impropria il profilo istituzionale con quello politico;

4) in capo a quale Ufficio e/o Servizio della Provincia è posto il protocollo ed il cerimoniale e per quale ragione la Segreteria del Presidente scavalca tali competenze;

5) se la Segreteria del Presidente è a conoscenza o meno del disposto normativo dei due D.C.P.M. citati in premessa ed, in caso di risposta affermativa, per quali ragioni non ne rispetta il dettato;

6) se si è consapevoli che tali modalità di gestione dei rapporti con gli enti sul territorio generano imbarazzo e se si ritenga di ripristinare modalità istituzionalmente più corrette.

A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.

Distinti saluti.

Avv. Luca Zeni