Il consigliere del Partito Democratico del Trentino Luca Zeni rende nota l’ennesima condanna della Provincia, condannata a riassegnare al suo ruolo la direttrice del Servizio bibliotecario trentino, spostata nel 2021 in maniera del tutto illegittima, creando una carenza che ha poi giustificato la nomina di un funzionario livello D come sostituto direttore.
Il consigliere Zeni, nel ricostruire la vicenda con una articolata interrogazione, chiede al Presidente Fugatti – se sia consapevole che il rapporto tra politica e amministrazione, all’interno le istituzioni pubbliche nel nostro ordinamento, si basano su principi di diritto che non possono essere piegati alla mera discrezionalità della componente politica; chiede inoltre se non ritenga che le continue forzature, al fine di poter scegliere in base a mera discrezionalità politica l’assegnazione di ruoli e incarichi di tipo dirigenziale, creino un danno al sistema – sia in termini di fiducia e credibilità, sia in termini di costi di causa per l’amministrazione – e debbano cessare.
Interrogazione n.
Prosegue lo stillicidio di condanne per la Pat in materia di lavoro: quando si pensa di finirla con le forzature?
Questa legislatura, tra le altre cose, sarà ricordata per le numerose condanne subite dalla Giunta provinciale in materia di lavoro, in cause promosse da dirigenti e direttori per irregolarità (o peggio) di vario tipo.
Le più note sono quelle che hanno riguardato il dirigente del Servizio polizia amministrativa della Provincia, oggetto di vere e proprie vessazioni, e del dirigente dell’avvocatura della Provincia, nominato in maniera illegittima, ma ancora al suo posto nonostante la sconfitta della Pat anche in appello.
Un caso analogo è giunto a conclusione in questi giorni, e che ha riguardato la direttrice dell’Ufficio sistema bibliotecario trentino. La sentenza del giudice del lavoro del 20 dicembre 2022 condanna la Provincia a riassegnare alla vecchia direttrice il suo incarico e alle spese (6000 euro più accessori).
Ma andiamo con ordine. Il caso è piuttosto semplice nella sua gravità: la giunta provinciale il 12 agosto 2019 rinnovava alla direttrice l’incarico in via provvisoria; il 19 febbraio 2021 la giunta rinnovava per 5 anni l’incarico alla direttrice dell’Ufficio sistema bibliotecario trentino a decorrere retroattivamente dal 19 febbraio 2021.
Tutto chiaro, tutto bene. Però meno di 3 mesi dopo, il 3 maggio 2021, la giunta cambiava idea, e spostava la direttrice, infirmandola il giorno prima, all’Ufficio di supporto per gli adempimenti in materia di anticorruzione e controlli interni del Servizio elettorale, anticorruzione e controlli.
La motivazione è pressoché assente: mancava il direttore al Servizio elettorale, e serviva qualcuno che fosse subito in grado di dare un supporto, in vista delle scadenze elettorali.
Peccato che, chiarisce il giudice, si è scelta una persona totalmente priva di ogni competenza specifica, e che ha invece passato i primi mesi dell’incarico a formarsi, senza poter fornire un supporto.
In compenso si è creata una situazione di carenza nell’Ufficio sistema bibliotecario trentino, e proprio a causa della carenza creata con lo spostamento della direttrice, la giunta ha potuto nominare, il 9 luglio 2021, un funzionario livello D come sostituto direttore.
Il giudice del lavoro è molto chiaro nel rilevare la mancanza di motivazione di carattere funzionale e organizzativo della decisione della giunta, oltre che l’omessa considerazione delle specifiche professionalità possedute.
Tutto ciò premesso,
si interroga il Presidente della Giunta provinciale per sapere:
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se sia consapevole che il rapporto tra politica e amministrazione, all’interno le istituzioni pubbliche nel nostro ordinamento, si basano su principi di diritto che non possono essere piegati alla mera discrezionalità della componente politica;
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se non ritenga che le continue forzature, al fine di poter scegliere in base a mera discrezionalità politica l’assegnazione di ruoli e incarichi di tipo dirigenziale, creino un danno al sistema – sia in termini di fiducia e credibilità, sia in termini di costi di causa per l’amministrazione – e debbano cessare.
A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.
Distinti saluti.
avv. Luca Zeni