Di seguito il disegno di legge depositato dal gruppo del Pd e di cui sono primo firmatario, su “Tirocini formativi e di orientamento per la promozione dell’occupazione giovanile, la tutela e la qualità del lavoro”
Disegno di legge: Tirocini formativi e di orientamento per la promozione dell’occupazione giovanile, la tutela e la qualità del lavoroRelazione accompagnatoria
L’ingresso nel mondo del lavoro per i giovani sta diventando sempre più problematico.
Per la prima volta, dal dopo-guerra in poi, si rischia l’avvento di generazioni più “povere” delle precedenti, con minore “mobilità sociale” in quanto le prospettive dei giovani sono sempre più subordinate alle condizioni di partenza della famiglia di origine.
Ridurre i differenziali sociali ed economici del “punto di partenza” è quindi fondamentale se si vuole rendere i giovani davvero protagonisti del futuro del Trentino, sulla base di criteri più meritocratici nel quadro, però, di un’effettiva inclusione e coesione sociale. In tale prospettiva si colloca un nuovo progetto per l’autonomia dei giovani con l’obiettivo di garantire dinamismo ed opportunità ad una generazione “a rischio di affermazione” in termini di sviluppo delle capacità individuali, di qualità e stabilizzazione del lavoro, di emancipazione e partecipazione sociale.
I giovani di oggi infatti escono di casa sempre più tardi (spesso perché privi di una reale indipendenza economica), sperimentano problemi di accesso e precarietà nel mondo del lavoro, dispongono di un potere di acquisto personale ridotto.
Questi aspetti differenziano le prospettive dei giovani e frenano il dinamismo sociale. L’Ufficio Studi dell’Associazione degli artigiani ha calcolato che in Italia ci sono 1.138.000 gli under 35 senza lavoro. A stare peggio sono i ragazzi fino a 24 anni: il tasso di disoccupazione in questa fascia d’età è del 29,6%: uno su 3 è senza lavoro, rispetto al 21% della media europea. Naturalmente questo è un dato nazionale, la situazione in Trentino è sicuramente migliore.
In una graduatoria delle regioni italiane con il tasso di disoccupazione giovanile più basso il Trentino si collocherebbe al secondo posto, dietro l’Alto Adige.
Per un raffronto europeo sono utili i dati che l’Ufficio di statistica europeo EUROSTAT ha pubblicato di recente riferiti al tasso di disoccupazione giovanile attinenti ad oltre 300 regioni europee. La provincia di Trento si colloca al novantanovesimo posto con un tasso di disoccupazione giovanile del 15,1 per cento, mentre la provincia di Bolzano, con un dato del 6,4 per cento, si colloca all’undicesimo posto nella graduatoria europea.
La situazione economica e la persistente crisi finanziaria sicuramente non aiutano i giovani in cerca di lavoro, ma pare esiste un gap tra le richieste delle aziende, rivolte principalmente alla ricerca di personale qualificato e specializzato, e la formazione e preparazione dei giovani in cerca di occupazione. La continua specializzazione nel mondo del lavoro, oltre a richiedere un aggiornamento continuo, chiede capacità di adattamento e flessibilità anche intellettuale per permettere ai giovani di modulare la propria formazione sulle esigenze della produzione.
A volte solo l’esperienza diretta permette ai giovani di capire le proprie potenzialità e di esprimerle al meglio nelle giusta aspettativa di un lavoro, oltre che necessario per vivere, gratificante e soddisfacente.
È sempre più necessario trovare modalità formative che avvicinino i giovani al lavoro e che permettano alle aziende, sull’altro fronte, di selezionare lavoratori qualificati secondo le esigenze del mercato.
Il tirocinio formativo può sicuramente prestarsi a questo scopo. Il tirocinio formativo, già previsto dalla legislazione nazionale, è uno strumento formativo che offre vantaggi per il lavoratore e per l’azienda che lo inserisce temporaneamente nel proprio organico.
I vantaggi per il giovane tirocinante sono prima di tutto quello di entrare in un ambiente di lavoro, poi quello di mettersi alla prova, quello di orientare o verificare concretamente le sue scelte professionali e infine quello di acquisire un’esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo curriculum rendendolo più spendibile nel mercato del lavoro.
Anche l’azienda che ospita un tirocinante ottiene dei vantaggi come quello di conoscere direttamente, vedendoli alla prova, potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico e quello di formare in modo specifico, secondo le proprie esigenze, potenziali collaboratori. Il rapporto che si costituisce tra azienda e tirocinante non è un rapporto di lavoro subordinato e non comporta pertanto il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali e non obbliga l’azienda ad assumere il tirocinante al termine dell’esperienza.
Lo scopo del presente disegno di legge è quello di promuovere e incentivare i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati.
Questo disegno di legge declina la normativa statale sulle esigenze e particolarità della nostra Provincia facendo naturalmente salvi i principi generali che possono essere così riassunti:
1. garanzia di copertura assicurativa (INAIL E RCT) durante il tirocinio;
2. gratuità del tirocinio per il tirocinante;
3. possibilità/opportunità per l’azienda di prevedere un rimborso spese per il tirocinante;
4. ogni tirocinio deve essere supportato da un progetto individuale inserito nella convenzione che l’azienda deve sottoscrivere;
5. durante il progetto il tirocinante deve essere costantemente seguito da un tutor aziendale e da un tutor del soggetto promotore;
6. la serietà del tirocinio deve essere garantita dalla presenza di un soggetto promotore e di un tutor esterno all’azienda. Il disegno di legge si pone in aderenza ai principi contenuti nella legge n. 148 del 14 settembre 2011 a tal proposito, rilanciando tuttavia la centralità dei tirocini come veicolo di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
L’articolatoIl disegno di legge si compone di 15 articoli.
L’articolo 1 elenca le finalità della legge, “agevolare le scelte e l’inserimento professionale mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” attraverso al promozione ed il’incentivo provinciale.
Nel comma 2 si estende la possibilità di intervento della Provincia nella promozione anche di tirocini riguardanti giovani laureati, dottorandi di ricerca e neo dottori di ricerca. Dall’ambito di applicazione rimangono escluse le attività formative attivate nell’ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.
L’articolo 2 definisce il tirocinio formativo e di orientamento come modalità di inserimento temporaneo di soggetti che hanno assolto l’obbligo scolastico presso datori di lavoro privati o pubblici ed è finalizzato all’acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali, per agevolare le scelte professionali del tirocinante. Nel comma 2 si specifica che il tirocinio non può essere utilizzato per sostituire forza lavoro.
L’articolo 3 illustra la convenzione bilaterale, sottoscritta da un soggetto promotore e da un datore di lavoro, che sostiene dell’attivazione del tirocinio. La convenzione deve essere sostenuta da un progetto formativo e di orientamento individuale, relativo a ciascun tirocinante. Tale progetto è un allegato sostanziale della convenzione.
L’articolo 4 definisce in dettaglio il progetto formativo e di orientamento citato nell’articolo precedente. Gli obiettivi del tirocinio individuati nel progetto formativo rappresentano l’aspetto qualificante del progetto medesimo e si riferiscono alle competenze che il tirocinante intende acquisire e sono riconducibili ad un determinato profilo professionale.
L’articolo 5 definisce i limiti di età per il tirocinante e gli obblighi a cui deve attenersi.
L’articolo 6 definisce i soggetti promotori e li individua nel panorama provinciale. Nel comma 5 vengono elencati gli obblighi a cui devono attenersi i soggetti promotori.
L’articolo 7 definisce i soggetti ospitanti. Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati, purché rispettino determinati limiti relativi al numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato con l’esclusione dei datori di lavoro iscritti all’albo delle imprese artigiane che possono inserire in azienda un tirocinante anche se non hanno altri dipendenti. L’articolo 7, al comma 4, elenca inoltre gli obblighi dei soggetti ospitanti (garantire formazione, designare il tutor aziendale, ecc.); tra le possibilità del soggetto ospitante viene prevista anche quella di erogare eventuali facilitazione economiche a titolo di rimborso spese e/o borsa di studio. Nel caso in cui tali facilitazioni economiche superino i 400.00 euro al mese, è possibile per il soggetto ospitante acceder ad un rimborso parziale, che non può superare il 50 per cento della spesa, garantito della Provincia. In caso di facilitazioni economiche di importo superiore il contributo provinciale non potrà comunque superare i 300.00 euro al mese.
L’articolo 8 stabilisce la durata del tirocinio aziendale che varia in relazione alla formazione scolastica, allo stato di occupazione o disoccupazione, all’essere o meno il tirocinante diversamente abile.
L’articolo 9 è relativo alle assenze ed ai riposi che spettano al tirocinante.
L’articolo 10 riguarda aspetti particolari relativi alla computabilità dei tirocini ai fini della normativa sul lavoro delle persone disabili.
L’articolo 11 attribuisce valore di credito formativo al tirocinio.
L’articolo 12 è relativo all’estensione ai cittadini comunitari e a quelli extracomunitari delle possibilità offerta dalle legge.
L’articolo 13 riguarda i finanziamenti provinciali, ovvero la quota di facilitazioni economiche date dal soggetto ospitante al tirocinante che possono essere in parte rimborsate dalla Provincia.
L’articolo 14 riguarda il regolamento attuativo.
L’articolo 15 è relativo alle disposizioni finanziarie.
Trento, 20 ottobre 2011
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE, LA TUTELA E LA QUALITÀ DEL LAVOROArt. 1
Finalità e Oggetto
1. La Provincia, al fine di agevolare le scelte e l’inserimento professionale mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.
La Provincia promuove altresì i tirocini estivi di orientamento e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l’erogazione di borse di studio e di apposite contribuzioni.
2. La Provincia promuove anche i tirocini riguardanti la professionalizzazione di giovani laureati, dottorandi di ricerca e neo dottori di ricerca, d’intesa con l’Università di Trento e con altri istituti di formazione, alta formazione e ricerca universitaria aventi sede sul territorio provinciale.
Art. 2
Tirocinio Formativo e di Orientamento
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, di seguito denominato tirocinio, costituisce una modalità di inserimento temporaneo di soggetti che hanno assolto l’obbligo scolastico presso datori di lavoro privati o pubblici ed è finalizzato all’acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali, per agevolare le scelte professionali del tirocinante.
2. Il tirocinio è realizzato per finalità formative e di orientamento al lavoro e non può essere utilizzato per sostituire forza lavoro.
Art. 3
Convenzione
1. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione bilaterale sottoscritta da un soggetto promotore e da un datore di lavoro, denominato soggetto ospitante, in forza della quale il soggetto ospitante si obbliga a garantire al tirocinante la formazione individuata, per ciascun tirocinio, nel progetto formativo e di orientamento allegato alla convenzione medesima.
2. La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo.
3. La convenzione può essere riferita a più tirocini, anche distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione, nel rispetto dei limiti numerici di cui all’articolo 7, commi 1 e 2.
4. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per gravi motivi indicati nella convenzione medesima quali, in particolare, il mancato rispetto della disciplina aziendale o delle norme in materia di sicurezza da parte del tirocinante, ovvero il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte del soggetto ospitante.
5. Possono essere stipulate convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetti ospitanti.
Art. 4
Progetto formativo e di orientamento
1. Il progetto formativo e di orientamento, di seguito denominato progetto formativo, definisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell’intervento formativo.
2. Il progetto formativo è predisposto dal soggetto promotore d’intesa con il tutor aziendale e contiene i seguenti elementi:
a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione delle singole attività del tirocinio medesimo;
c) accordi relativi agli orari di svolgimento dell’attività di tirocinio;
d) nominativo del tutor didattico-organizzativo di cui all’articolo 6, comma 5, lettera c);
e) nominativo del tutor aziendale, di cui all’articolo 7, comma 4. lettera c);
f) estremi delle assicurazioni I.N.A.I.L. e della responsabilità civile;
g) durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
h) sede di svolgimento;
i) settore aziendale di riferimento;
l) entità dell’eventuale facilitazione economica erogata dal soggetto ospitante.
3. Gli obiettivi del tirocinio individuati nel progetto formativo rappresentano l’aspetto qualificante del progetto medesimo e si riferiscono alle competenze che il tirocinante intende acquisire e sono riconducibili ad un determinato profilo professionale.
Art. 5
Tirocinante
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 13, il tirocinio può essere svolto da soggetti che abbiano almeno assolto l’obbligo scolastico ai sensi della vigente normativa e che abbiano compiuto sedici anni d’età.
2. Il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste nel progetto formativo;
b) rispettare gli obblighi di riservatezza, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene alle informazioni circa i dati e i processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
c) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) rispettare l’orario previsto dal progetto formativo;
e) seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor didattico-organizzativo e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all’attività del tirocinio;
f) firmare giornalmente le presenze nell’apposito registro messo a disposizione dal soggetto ospitante.
3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico organizzativo ed al tutor aziendale.
Art. 6
Soggetto promotore
1. Il soggetto promotore è l’organismo che si occupa della progettazione, dell’ attivazione e del monitoraggio del tirocinio.
2. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a) la Provincia e i suoi enti strumentali, le Comunità e i Comuni;
b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) gli istituti scolastici che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito di piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
d) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento, nonché gli enti di formazione professionale accreditati dalla Provincia ai sensi della normativa vigente;
e) le società a prevalente partecipazione pubblica;
f) associazioni, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, od imprese sociali, purché iscritti negli specifici albi;
3. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia, fatta salva la possibilità di revoca dell’autorizzazione medesima.
4. Nel caso di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, residenti all’estero, attivati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006 possono essere soggetti promotori anche i seguenti soggetti:
a) Università straniere aventi sede all’estero;
b) Scuole ed istituti professionali stranieri aventi sede all’estero.
5. I soggetti promotori sono tenuti a:
a) assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all’esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio;
b) redigere il progetto formativo, d’intesa con gli interessati;
c) individuare un tutor responsabile dell’aspetto didattico organizzativo dell’attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l’attività di tirocinio, e di operare in stretto raccordo con il tutor aziendale, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio;
d) rilasciare al termine del percorso di tirocinio un’attestazione relativa al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto formativo, redatta d’intesa con il tutor aziendale;
e) attivare uno specifico monitoraggio del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso;
f) trasmettere la copia della convenzione e del progetto formativo all’Agenzia provinciale del lavoro ed alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale.
6. Nel caso in cui i soggetti promotori siano la Provincia o i suoi enti strumentali, le comunità e i comuni il datore di lavoro che ospita il tirocinante assume a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa I.N.A.I.L. ed alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 7
Soggetto ospitante
1. Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati, purché siano rispettati i seguenti limiti:
a) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque, possono inserire un tirocinante;
b) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da sei a diciannove possono inserire fino a due tirocinanti contemporaneamente;
c) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a venti, possono inserire tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti;
d) i datori di lavoro privi di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con almeno un dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a ventiquattro mesi possono inserire un tirocinante purché, alla data di attivazione del tirocinio, risultino rispettate entrambe le seguenti condizioni:
1) la durata residua del contratto di lavoro a tempo determinato sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare;
2) il datore di lavoro non abbia già ospitato alcun tirocinante nei tre anni precedenti. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i datori di lavoro iscritti all’albo delle imprese artigiane, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti.
3. Nell’ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore solo nell’ipotesi in cui la frazione sia superiore o uguale a 0,5.
4. I soggetti ospitanti sono tenuti a:
a) favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
b) garantire un’adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
c) designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio;
d) comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo all’interruzione, le eventuali interruzioni del tirocinio intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;
e) comunicare l’avvio del tirocinio al Centro per l’impiego, ove previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di comunicazioni obbligatorie.
5. Il tirocinio non configurandosi come rapporto di lavoro non prevede alcuna forma di retribuzione. Il soggetto ospitante, tuttavia, può erogare eventuali facilitazioni economiche a titolo di rimborso spese e/o borsa di studio. Le facilitazioni economiche non possono in alcun modo configurarsi come retribuzione da lavoro.
6. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini con persone che hanno avuto un rapporto di lavoro presso il soggetto ospitante medesimo, nei tre anni precedenti l’attivazione del tirocinio, per i medesimi profili professionali oggetto del tirocinio che si intende attivare.
7. Il soggetto ospitante non può realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante e per le medesime attività formative.
8. Il soggetto ospitante non può inserire il tirocinante nella turnazione, qualora l’organizzazione del lavoro preveda turni di lavoro notturno.
9. Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro privati che nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a sospensioni dal lavoro connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Art. 8
Durata del tirocinio
1. La durata del tirocinio in azienda deve essere commisurata alla complessità del progetto formativo e non può superare:
a) quattro mesi nel caso in cui i tirocinanti siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
b) sei mesi nel caso in cui i tirocinanti siano inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c) sei mesi nel caso in cui i tirocinanti siano allievi degli istituti professionali, di corsi di formazione professionali, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
d) sei mesi per studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e) dodici mesi nel caso in cui i tirocinanti siano persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), con esclusione dei soggetti individuati alla lettera f);
f) dodici mesi nel caso di persone disabili o portatrici di handicap.
2. Nel caso in cui la durata del tirocinio sia inferiore ai limiti di cui al comma 1, è possibile prorogare la durata del periodo di tirocinio fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti al comma 1.
3. Il tirocinio si considera sospeso nei periodi di svolgimento del servizio militare o civile, e nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi delle vigenti normative. In tali periodi il soggetto ospitante può attivare nuovi tirocini purché rientranti nei limiti numerici di cui all’articolo 7.
Art. 9
Assenze e riposi
1. Durante il tirocinio è prevista una giornata di riposo settimanale che può corrispondere a quella prevista per i dipendenti del soggetto ospitante.
2. Ai fini del rilascio della certificazione attestante il raggiungimento degli obiettivi il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.
3. Il tirocinante può assentarsi per malattia e per altri motivi di effettiva necessità, secondo le regole stabilite dal soggetto ospitante per i propri lavoratori dipendenti indicate nella convenzione, nel limite del trenta per cento del totale delle presenze e dopo comunicazione al tutor aziendale.
4. Al fine di assicurare un periodo di recupero psico-fisico, commisurato a quello di ferie previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato per gli altri dipendenti del soggetto ospitante, possono essere concordate con i tutor giornate di riposo in misura tale da non compromettere l’esito del tirocinio e sempre in modo da assicurare la percentuale di presenze di cui al comma 2.
Art. 10
Computabilità dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili
1. In conformità alla normativa nazionale in materia, le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), sono computate nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/1999 ed escluse dalla base di computo di cui all’articolo 4 della medesima legge.
Art. 11
Valore del tirocinio
1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori, possono essere riportate nel curriculum del tirocinante al fine dell’erogazione da parte dei Centri per l’Impiego dei servizi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 12
Estensibilità ai cittadini stranieri
1. Le disposizioni di questa legge sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell’ambito dei programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006.
Art. 13
Contributi provinciali per i soggetti ospitanti
1. La Provincia può erogare contributi ai soggetti ospitanti indicati nell’articolo 7 a titolo di rimborso per le facilitazioni economiche concesse ai tirocinanti. La misura del rimborso non potrà superare il 50 per cento della spesa sostenuta purché le facilitazioni economiche siano pari ad almeno 400,00 euro mensili. Nel caso di importi superiori, il rimborso della Provincia non potrà comunque potrà superare l’importo di 300,00 euro mensili a tirocinante. L’importo della borsa di studio a titolo di rimborso spese è a carico integrale della Provincia e sino ad un importo massimo di 600,00 euro per le categorie di cui alla L. 68/99.
Art. 14Regolamento
1. La Giunta provinciale, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore, con apposito Regolamento disciplinerà le modalità applicative della presente Legge.
Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014. Alla copertura di quest’onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi – spese in conto corrente, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)