Segnalo che ho depositato un disegno di legge che corregge una dimenticanza, e aggiunge ai vigili del fuoco anche i custodi forestali tra coloro che sono inseriti nel fondo di solidarietà per i familiari delle vittime sul lavoro o in attività di volontariato.

Di seguito il testo del DDL

 

Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13, Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato

Relazione accompagnatoria

La legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 istituisce un fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato.

La legge prevede che l’accesso al fondo sia ammesso nel caso di incidenti mortali occorsi a lavoratori in occasione di lavoro, anche nel caso in cui il lavoratore risulti privo di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La legge prevede inoltre possano ottenere un risarcimento, in caso di incidente mortale occorso nell’adempimento del proprio dovere, anche gli appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al corpo forestale provinciale, alle forze della polizia municipale e al corpo dei vigili del fuoco permanenti nonché ai volontari del soccorso alpino e speleologico, dei vigili del fuoco, delle strutture operative della protezione civile provinciale e dei soggetti che svolgono il servizio di trasporto infermi in convenzione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Dall’elenco dei beneficiari sono rimasti esclusi i custodi forestali dipendenti dei consorzi di custodia forestale. Si è trattato, molto probabilmente, di una dimenticanza, in quanto, nel dibattito relativo all’approvazione del testo legislativo non è mai stata posta la questione dell’inclusione di questi lavoratori.

Considerando che anche i custodi forestali dipendenti dei consorzi di custodia forestale possono partecipare, e partecipano, ad interventi in montagna non diversi da quelli effettuati dai vigili del fuoco, dai volontari del soccorso alpino o dai forestali, interventi che possono anche comportare rischi per la loro incolumità, si ritiene opportuno, attraverso il presente disegno di legge, rimediare alla dimenticanza legislativa inserendoli nell’elenco dei beneficiari del fondo istituito dalla legge provinciale 13/11.

 

Articolato

Il disegno di legge si compone di un unico articolo modificativo del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13

Disegno di legge

Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13, Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato

Art. 1

Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13

1.         Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 le parole “e al corpo dei vigili del fuoco permanenti;” sono sostituite con le parole “, al corpo dei vigili del fuoco permanenti e ai custodi forestali dipendenti dei consorzi di custodia forestale;”

 

 

 

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