Interrogazione
AFFIDAMENTO DELLA DIFESA IN GIUDIZIO ALL’ AVVOCATURA DELLO STATO
A fronte della scarna e del tutto insufficiente risposta, a firma del Presidente del Consiglio provinciale, in ordine ad una richiesta di accesso agli atti, presentata dallo scrivente ai sensi dell’art. 147 del Regolamento consiliare in data 24 febbraio u.s. e protocollata dalla Segreteria generale al n. 3308 d.d. 25 febbraio 2021, si presenta la necessità di alcuni indispensabili chiarimenti.
La citata richiesta faceva riferimento a quanto riferito dal Presidente in sede di pubblica seduta del Consiglio provinciale ed in risposta all’interrogazione n. 1241/XVI in merito al diniego dell’ Avvocatura dello Stato di Trento, per l’assunzione della difesa del Consiglio provinciale in un giudizio avanti la Magistratura del lavoro, diniego per il quale si chiedeva di visionare i relativi atti. Con un certo stupore, si apprende invece dal Presidente del Consiglio provinciale che quegli atti non ci sono, perché “il Consiglio provinciale ha preso contatti con l’ Avvocatura dello Stato senza formale scambio di note.”
Si tratta di una originale interpretazione della normale comunicazione fra Amministrazioni pubbliche che, come noto, per essere tale si basa su atti formali quali, ad esempio, istanze e relative risposte e non su dialoghi estemporanei ed informali che hanno il solo valore di una chiaccherata. Ma non basta. Infatti, in nessun passaggio della breve risposta del Presidente del Consiglio provinciale si fornisce prova alcuna del “diniego” dell’Avvocatura dello Stato, ma ci si limita a sostenere che “vi è stato un preliminare momento di interlocuzione con l’ Avvocatura dello Stato”, senza precisare affatto con chi è avvenuta tale interlocuzione, con quali esiti motivati e con quale coinvolgimento dell’Ufficio di Presidenza, organo deputato al governo del Consiglio provinciale stesso (art. 17 – Regolamento Interno – XVI Legislatura).
Il nodo della verifica della disponibilità dell’Avvocatura dello Stato è preliminare a qualsiasi affido al libero Foro ed è stato sollevato, non tanto dallo scrivente, quanto dal sig. Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale regionale per il Trentino Alto Adige della Corte dei Conti il quale, nella sua relazione tenuta in occasione della cerimonia inaugurale dell’Anno Giudiziario 2018, così afferma in proposito:
“Come noto, l’ordinamento prevede, in via generale, che il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato sia di natura “obbligatoria” ovvero “autorizzata”.
Il patrocinio obbligatorio di applica, di regola, alle Amministrazioni dello Stato, tenendo presente lo specifico elenco che le enumera e le qualifica; il patrocinio autorizzato, disciplinato dall’ art. 43 del R.D. n. 1611/1933 (come modificato dall’art. 11 della L. n. 103/1979), prevede la facoltà di avvalersi del qualificato (e gratuito) apporto dell’ Avvocatura Erariale.
Vale la pena sottolineare che, in via generale, gli enti locali non possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Differente il caso degli enti locali ricompresi nella Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, per i quali viene a configurarsi un tertium genus di patrocinio esercitabile da parte dell’Avvocatura Erariale, ammesso e da qualificare come patrocinio “facoltativo”.
Ritiene questa Procura che, in base a riconosciute esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, la possibilità di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato – la cui professionalità è molto qualificata e perlomeno equivalente a quella reperibile presso il libero Foro – dovrebbe trovare generale attuazione. In sostanza, l’analisi della Procura Erariale di Trento da me diretta ha posto in evidenza:
1) l’elevato peso delle parcelle pagate dagli enti locali agli avvocati del libero Foro, nella palese carenza (o insufficienza) di motivazioni adeguate a giustificare il mancato utilizzo dell’Avvocatura dello Stato;
2) la maggiore incidenza di conclusioni positive di cause per gli enti locali in presenza di (proprie) difese apprestate dall’Avvocatura Distrettuale (anziché dal libero Foro).
Nel quadro descritto, la discrezionalità dell’Amministrazione nel conferire mandati ad avvocati del libero Foro è destinata al frequente sconfinamento nell’irrazionalità e nello spreco delle risorse pubbliche.”
Lo scrivente consigliere non condivide l’interpretazione ora riportata, e ritiene, in linea con autorevoli rappresentanti del mondo dell’avvocatura, che già ora quella prevista per le pubbliche amministrazioni trentine sia una facoltà e non un obbligo. Tuttavia in questo momento il peso, e le conseguenze, dell’interpretazione della procura della Corti dei Conti impone agli enti pubblici trentini di seguire la procedura indicata, che implica una robusta motivazione in caso di non affidamento all’Avvocatura dello Stato della difesa in giudizio.
In questo contesto risulta ancor più determinante la formalità degli atti che hanno condotto l’ Ufficio di Presidenza a decidere di adire al libero Foro, atti che non possono essere ridotti a meri contatti informali e che debbono essere sostenuti, come recita la delibera di affidamento dell’incarico di difesa ad un professionista del libero Foro, da “specifiche ragioni logico-motivazionali”.
Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente del Consiglio provinciale per sapere:
1) con quali modalità “vi è stato un preliminare momento di interlocuzione” e se si conferma, e per quali ragioni tecniche specifiche, che l’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento avrebbe declinato l’invito ad assumere la difesa del Consiglio provinciale nel suddetto contenzioso promosso davanti al Tribunale di Trento – Sezione Lavoro;
2) per quale ragione nelle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale d.d. 8 gennaio 2020 al n. 1 del Registro delle deliberazioni e d.d. 2 settembre 2020 al n. 47 del medesimo Registro, con le quali si affida la difesa del Consiglio provinciale al libero Foro, non vi è alcuna citazione del diniego alla difesa espresso, seppur informalmente, dall’Avvocatura dello Stato né alcuna motivazione rispetto alla scelta di affidamento diretto ad un avvocato del libero foro;
3) a quanto ammonta a tutt’oggi la spesa sostenuta dal Consiglio provinciale nei due gradi di giudizio per la difesa;
4) come si giustifichi la scelta del Consiglio provinciale rispetto alle procedure previste per gli altri enti pubblici trentini, e se si intenda assumere coerenti iniziative per sostenere una interpretazione diversa da quella proposta dalla procura della Corte dei Conti in merito agli affidamenti ad avvocati del libero foro.
A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.
Distinti saluti.
avv. Luca Zeni